DISABILITÀ, DSA E
INCLUSIONE SCOLASTICA

L’inclusione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito. L’art. 34 della Costituzionale italiana garantisce, infatti, il diritto allo studio, mentre l’articolo 3 coniuga questo diritto con il principio di uguaglianza: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
L’inclusione scolastica si fonda sul principio di autonomia e flessibilità dell’istituzione scolastica da svilupparsi attraverso lo strumento della didattica individualizzata e della didattica personalizzata.

In questo ambito, lo Studio si occupa in particolare di:

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA

Il diritto allo studio è un diritto fondamentale dell’individuo. L’art. 38 della Costituzione garantisce esplicitamente il diritto allo studio delle persone con disabilità che hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Sono numerosi i diritti specificatamente previsti per i minori e i ragazzi disabili. In particolare: diritto all’insegnante di sostegno, diritto ad avere prefigurato nel loro interesse un piano educativo individualizzato ove siano definiti gli specifici compiti degli insegnanti, diritto a ricevere assistenza e supporto, diritto a partecipare alle attività extra-scolastiche organizzate dalla scuola.

DISTURBI SCOLASTICI DI APPRENDIMENTO E INCLUSIONE SCOLASTICA

La normativa assegna al sistema nazionale di istruzione e agli atenei la responsabilità di individuare le modalità didattiche più adeguate all’inclusione scolastica degli alunni con DSA.
Al fine di rendere concreto il diritto all’istruzione la normativa prevede strumenti specifici che devono essere garantiti agli alunni con DSA.