L’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli è previsto dalla Costituzione (art. 30 Cost.) e sussiste per il fatto stesso di averli generati.
Alla luce di ciò è obbligato a contribuire al mantenimento del figlio ogni genitore, per esempio anche il genitore che sia decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Quanto ai casi di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio, regolamentazione
dell’affidamento e del mantenimento relativi ai figli nati fuori del matrimonio, è l’art. 337 bis c.c. a prevedere che è dovere di ciascun genitore provvedere al mantenimento del figlio.
A questo fine, il giudice stabilirà la corresponsione di un assegno periodico, da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT.

Come si calcola l’assegno di mantenimento dei figli?

L’ assegno dovrà rispondere a principi di proporzionalità e la sua quantificazione verrà valutata alla
luce dei seguenti criteri:
•esigenze del figlio;
•tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
•risorse economiche di entrambi i genitori;
•valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore

Mantenimento figli maggiorenni

L’obbligo al mantenimento dei figli riguarda non solo i figli minori ma anche i figli maggiorenni non
economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave.

Quanto ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti è necessario sottolineare come siano numerosi i provvedimenti che, col tempo, sono andati nella direzione di circoscrivere questo diritto e, pertanto la sussistenza o meno dei relativi presupposti dovrà essere valutata caso per caso.

Assegno di mantenimento- le spese straordinarie

Oltre al mantenimento, i genitori devono contribuire al pagamento delle spese straordinarie, ovvero al pagamento di quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano
dall’ordinario regime dei figli. L’argomento delle spese straordinarie, essendo di grande interesse, oltreché, uno dei tipici esempi di conflittualità tra i genitori, sarà trattato analiticamente in un futuro articolo (puoi trovare QUI un approfondimento).

Cosa fare se il genitore non paga il mantenimento dei figli

Dopo aver esaminato i principi su cui si fonda il dovere di mantenimento dei figli, andiamo ora a individuare gli strumenti che possono essere attivati nell’ipotesi in cui uno dei due genitori, non pagando l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice non partecipi al mantenimento del figlio.

Assegno di mantenimento dei figli: come ottenere gli arretrati

Se il genitore non adempie o adempie in ritardo, cosa può fare il genitore beneficiario? Vediamo quali sono i mezzi maggiormente utilizzati per il recupero degli arretrati dell’assegno di mantenimento.

Messa in mora

Innanzitutto, è importante inviare una lettera A/R o pec di messa in mora ove si vada a specificare l’importo esatto del credito, il termine entro il quale corrispondere gli arretrati, oltreché che, in caso di mancato adempimento, si procederà all’esecuzione forzata per l’esecuzione del credito.

Azione esecutiva

Occorrerà provvedere alla redazione e notifica di un atto di precetto e, se l’altro genitore continua a non pagare, procedere, con l’ausilio di un legale con il pignoramento dei beni mobili, immobili o presso terzi (a titolo esemplificativo pignoramento del conto corrente, pignoramento dello stipendio).

Ordine di pagamento diretto

Nel caso mancato pagamento è possibile richiedere al terzo, normalmente il datore di lavoro del genitore inadempiente, di versare, nei limiti previsti dalla legge, l’importo dell’assegno direttamente al beneficiario. In tal modo l’assegno di mantenimento verrà detratta dallo stipendio del genitore debitore.

Ritiro del passaporto

E’ possibile richiedere che al genitore che non ha provveduto a versare il mantenimento sia ritirato il
passaporto.

Querela

Quanto ai profili penali, è inoltre possibile provvedere a sporgere una querela utile a denunciare
l’omissione del mantenimento in quanto il mancato versamento dell’assegno rappresenta un reato,
precisamente si tratta del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Gli assegni di mantenimento dei figli si prescrivono?

La risposta è positiva.
In particolare, però, occorre sottolineare come non si prescrive il diritto al mantenimento in sé ma il diritto a percepire le singole somme mensili non corrisposte (i singoli ratei).
La prescrizione di ogni singola rata di mantenimento è, essendo un diritto periodico, di 5 anni (ex art. 2948 c.c.).
La prescrizione si può interrompere?
Anche in questo caso la risposta è positiva. La prescrizione si può interrompere inviando una lettera di messa in mora.

Per info aggiuntive o per richiedere una consulenza (sia on line che in studio) in materia di recupero dell’assegno di mantenimento a favore dei figli, puoi compilare l’apposito box cliccando QUI oppure puoi chiamare i numeri 011. 5173436 oppure 351 9889809 (anche messaggi Whatsapp).

Seguici anche su Facebook  e su Instagram