DIRITTO DELLE PERSONE E DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Le questioni che riguardano la Persona e la Famiglia, spesso, s’intrecciano tra di loro.
La Famiglia, la cui nozione sfugge ad una definizione precisa e costante nello spazio e nel tempo, è, infatti, la formazione sociale alla base della vita di ogni individuo ed il luogo “principe” dove si sviluppano l’essere umano e le sue relazioni.
Oltre alle procedure di separazione, divorzio e regolamentazione dell’affidamento dei figli nati da genitori non sposati, materie di cui si occupa lo studio sono poi quelle che riguardano i diritti e i doveri dei nonni, le unioni civili, le coppie di fatto, nonché i reati in ambito familiare e le domande di risarcimento del danno relative a questioni familiari.
Quanto alla Persona attenzione particolare viene prestata alle questioni relative alla tutela dei soggetti deboli e, in particolare, alle procedure di amministrazione di sostegno.
In tema di Persone e relazioni familiari, lo Studio si occupa in particolare di:
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
L’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione sono misure di protezione poste in essere dall’ordinamento a beneficio delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia.
I presupposti delle tre ipotesi di assistenza e tutela variano a seconda delle condizioni personali della persona da proteggere e delle finalità che si intendono perseguire.
DIRITTO AGLI ALIMENTI
SEPARAZIONE CONSENSUALE, GIUDIZIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Si può addivenire alla separazione attraverso un accordo o attraverso ad un procedimento giudiziale. In caso di accordo i coniugi potranno anche addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita.
DIVORZIO CONGIUNTO E GIUDIZIALE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Con il divorzio il matrimonio civile viene sciolto o ne cessano i suoi effetti civili (se si è trattato di matrimonio concordatario).
Se i coniugi in sede di separazione siano addivenuti ad un accordo (mezzo negoziazione assistita o in seguito all’omologazione del Tribunale), il divorzio può essere domandato dopo 6 mesi. Qualora invece la separazione sia stata giudiziale, il divorzio potrà essere domandato dopo un anno.
Come per la separazione, il procedimento sarà differente a seconda che i coniugi abbiano o meno trovato un’intesa. Inoltre, in tale ultima ipotesi le parti potranno anche concludere una convenzione di negoziazione assistita.
REGOLAMENTAZIONE AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Come per la separazione ed il divorzio, al fine di regolamentare l’affidamento e il mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio, le parti possono addivenire o meno ad un’intesa.
In caso di accordo, se le condizioni proposte non risultano contrarie all’interesse superiore dei figli e ad altre norme inderogabili, il Tribunale con il provvedimento, prende atto di quanto concordato tra i genitori. La domanda può essere proposta anche attraverso una convenzione di negoziazione assistita.
Qualora manchi l’accordo, occorrerà procedere giudizialmente affinchè il Tribunale stabilisca la misura dovuta dall’altro genitore per il mantenimento del figlio e regoli l’esercizio della responsabilità genitoriale, oltrechè il collocamento del figlio e ogni altro provvedimento nel suo interesse.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONFLITTI SULL’ESERCIZIO DELLA MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DEL DIRITTO DI VISITA
Qualora uno dei due genitori venga meno agli accordi stipulati in sede di separazione, divorzio o regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio è possibile ricorrere al Tribunale competente al fine di lamentare tali violazione.
Il giudice potrà ammonire il genitore, condannarlo ad una sanzione pecuniaria o al pagamento del risarcimento del danno ai danni del minore o dell’altro genitore.
Nell’ipotesi di gravi inadempimenti, il giudice può decidere anche di revocare o modificare provvedimenti già in vigore.
CONFLITTI SULL’ ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO O DI PAGAMENTO DELLE SPESE STRAORDINARIE
La giurisprudenza e i Protocolli siglati fra magistrati e avvocati nei singoli Tribunali aiutano a capire il discrimine tra spese ordinarie (comprese nel mantenimento) e straordinarie (extra-assegno).
Qualora uno dei due genitori sia inadempiente agli obblighi di mantenimento e al pagamento delle spese straordinarie è possibile agire sia in sede civile che penale.
RILASCIO E REVOCA PASSAPORTO DEL MINORE E DEL GENITORE
I minori per poter espatriare devono essere in possesso del passaporto o, per i Paesi UE, della carta di identità valida per l’espatrio. Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori conviventi, coniugati, separati, divorziati, ex-conviventi.
Anche il genitore di figlio minore al fine di richiedere il passaporto necessita del consenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio, ex-convivenza.
In caso di dissenso dell’altro genitore, al fine di ottenere detti documenti, è necessario adire il giudice.
DIRITTO AL TFR E ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
L’ex coniuge legalmente divorziato e titolare di assegno divorzile, laddove non sia passato a nuove nozze, ha diritto di ottenere una quota dell’indennità di fine rapporto maturata dall’ex-coniuge, nonché, in caso di decesso dell’ex-coniuge, una quota di pensione del defunto.
DIRITTI E DOVERI DEI NONNI
UNIONI CIVILI: COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO
Per le parti dell’unione civile è previsto lo scioglimento diretto dell’unione e, pertanto, a differenza del matrimonio non è prevista una separazione a cui segue il divorzio.
CONVIVENZE DI FATTO, CONTRATTI DI CONVIVENZA E LORO CESSAZIONE
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art. 1 c. 36 L. unioni civili).
Nell’ambito delle convivenze di fatto sono riconosciuti dalla legge sia diritti che oneri. In caso di inadempimento, alla presenza di determinati presupposti da valutare caso per caso, è possibile adire il Tribunale al fine della loro osservanza.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
REATI IN AMBITO FAMILIARE
RISARCIMENTO DEL DANNO E RELAZIONI FAMILIARI
Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali: al fine di richiedere un risarcimento per i danni subiti, il coniuge può agire contro l’altro coniuge per la violazione dei doveri matrimoniali se tale violazione si traduce nell’aggressione a diritti fondamentali della persona per chiedere un risarcimento dei danni subiti.
Risarcimento danni per morte di un familiare: il diritto al risarcimento danni per la morte di un proprio congiunto è riconosciuto ai prossimi congiunti tra i quali rientrano anche i conviventi o altri familiari che avevano con lo stesso un rapporto stabile e duraturo.