DIRITTO DELLE PERSONE E DELLE RELAZIONI FAMILIARI

Le questioni che riguardano la Persona e la Famiglia, spesso, s’intrecciano tra di loro.

La Famiglia, la cui nozione sfugge ad una definizione precisa e costante nello spazio e nel tempo, è, infatti, la formazione sociale alla base della vita di ogni individuo ed il luogo “principe” dove si sviluppano l’essere umano e le sue relazioni.

Oltre alle procedure di separazione, divorzio e regolamentazione dell’affidamento dei figli nati da genitori non sposati, materie di cui si occupa lo studio sono poi quelle che riguardano i diritti e i doveri dei nonni, le unioni civili, le coppie di fatto, nonché i reati in ambito familiare e le domande di risarcimento del danno relative a questioni familiari.

Quanto alla Persona attenzione particolare viene prestata alle questioni relative alla tutela dei soggetti deboli e, in particolare, alle procedure di amministrazione di sostegno.

In tema di Persone e relazioni familiari, lo Studio si occupa in particolare di:

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

L’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione sono misure di protezione poste in essere dall’ordinamento a beneficio delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia.

I presupposti delle tre ipotesi di assistenza e tutela variano a seconda delle condizioni personali della persona da proteggere e delle finalità che si intendono perseguire.

DIRITTO AGLI ALIMENTI

Il familiare che versi in stato di bisogno oggettivo e sia incapace di provvedere al proprio sostentamento economico, ha il diritto di chiedere gli alimenti in modo proporzionale al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

 

SEPARAZIONE CONSENSUALE, GIUDIZIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La separazione non pone fine al matrimonio, ma è una situazione nella quale i rispettivi diritti-doveri, primo fra tutti quello relativo alla coabitazione, cessano o mutano.

Si può addivenire alla separazione attraverso un accordo o attraverso ad un procedimento giudiziale. In caso di accordo i coniugi potranno anche addivenire ad una convenzione di negoziazione assistita.

DIVORZIO CONGIUNTO E GIUDIZIALE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA

 Con il divorzio il matrimonio civile viene sciolto o ne cessano i suoi effetti civili (se si è trattato di matrimonio concordatario).

Se i coniugi in sede di separazione siano addivenuti ad un accordo (mezzo negoziazione assistita o in seguito all’omologazione del Tribunale), il divorzio può essere domandato dopo 6 mesi. Qualora invece la separazione sia stata giudiziale, il divorzio potrà essere domandato dopo un anno.

Come per la separazione, il procedimento sarà differente a seconda che i coniugi abbiano o meno trovato un’intesa. Inoltre, in tale ultima ipotesi le parti potranno anche concludere una convenzione di negoziazione assistita.

REGOLAMENTAZIONE AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Come per la separazione ed il divorzio, al fine di regolamentare l’affidamento e il mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio, le parti possono addivenire o meno ad un’intesa.

In caso di accordo, se le condizioni proposte non risultano contrarie all’interesse superiore dei figli e ad altre norme inderogabili, il Tribunale con il provvedimento, prende atto di quanto concordato tra i genitori. La domanda può essere proposta anche attraverso una convenzione di negoziazione assistita.

Qualora manchi l’accordo, occorrerà procedere giudizialmente affinchè il Tribunale stabilisca la misura dovuta dall’altro genitore per il mantenimento del figlio e regoli l’esercizio della responsabilità genitoriale, oltrechè il collocamento del figlio e ogni altro provvedimento nel suo interesse.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

I provvedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio, ove ne maturuno i presupposti, possono essere modificati con domanda proposta al Tribunale. La domanda può essere congiunta o giudiziale.

CONFLITTI SULL’ESERCIZIO DELLA MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI E DEL DIRITTO DI VISITA

Qualora uno dei due genitori venga meno agli accordi stipulati in sede di separazione, divorzio o regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio è possibile ricorrere al Tribunale competente al fine di lamentare tali violazione.

Il giudice potrà ammonire il genitore, condannarlo ad una sanzione pecuniaria o al pagamento del risarcimento del danno ai danni del minore o dell’altro genitore.

Nell’ipotesi di gravi inadempimenti, il giudice può decidere anche di revocare o modificare provvedimenti già in vigore.

CONFLITTI SULL’ ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO O DI PAGAMENTO DELLE SPESE STRAORDINARIE

La giurisprudenza e i Protocolli siglati fra magistrati e avvocati nei singoli Tribunali aiutano a capire il discrimine tra spese ordinarie (comprese nel mantenimento) e straordinarie (extra-assegno).

Qualora uno dei due genitori sia inadempiente agli obblighi di mantenimento e al pagamento delle spese straordinarie è possibile agire sia in sede civile che penale.

RILASCIO E REVOCA PASSAPORTO DEL MINORE E DEL GENITORE

I minori per poter espatriare devono essere in possesso del passaporto o, per i Paesi UE, della carta di identità valida per l’espatrio. Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori conviventi, coniugati, separati, divorziati, ex-conviventi.

Anche il genitore di figlio minore al fine di richiedere il passaporto necessita del consenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio, ex-convivenza.

In caso di dissenso dell’altro genitore, al fine di ottenere detti documenti, è necessario adire il giudice.

DIRITTO AL TFR E ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’

L’ex coniuge legalmente divorziato e titolare di assegno divorzile, laddove non sia passato a nuove nozze, ha diritto di ottenere una quota dell’indennità di fine rapporto maturata dall’ex-coniuge, nonché, in caso di decesso dell’ex-coniuge,  una quota di pensione del defunto.

DIRITTI E DOVERI DEI NONNI

La normativa e la giurisprudenza riconoscono, in talune circostanze, ai nonni del minore diritti e oneri. Tra questi vi è il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e vedersi riconosciuto un diritto di visita e il dovere, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per mantenere i figli, di fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri.

UNIONI CIVILI: COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO

L’unione civile è il legame tra due persone maggiorenni dello stesso sesso formalizzato davanti all’ufficiale di stato civile e registrato nell’archivio dello stato civile.

Per le parti dell’unione civile è previsto lo scioglimento diretto dell’unione e, pertanto, a differenza del matrimonio non è prevista una separazione a cui segue il divorzio.

CONVIVENZE DI FATTO, CONTRATTI DI CONVIVENZA E LORO CESSAZIONE

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art. 1 c. 36 L. unioni civili).

Nell’ambito delle convivenze di fatto sono riconosciuti dalla legge sia diritti che oneri. In caso di inadempimento, alla presenza di determinati presupposti da valutare caso per caso, è possibile adire il Tribunale al fine della loro osservanza.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

REATI IN AMBITO FAMILIARE

Sono numerosi i reati che ogni giorno sono commessi verso figli, il coniuge, il convivente o altri membri della famiglia. In tale ambito lo studio si occupa in particolare di maltrattamenti contro familiari e conviventi; violazione degli obblighi di assistenza familiare; sottrazione di minorenni e di persone incapaci; Stalking; revenge porn; lesioni permanenti al viso.

RISARCIMENTO DEL DANNO E RELAZIONI FAMILIARI

Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali: al fine di richiedere un risarcimento per i danni subiti, il coniuge può agire contro l’altro coniuge per la violazione dei doveri matrimoniali se tale violazione si traduce nell’aggressione a diritti fondamentali della persona per chiedere un risarcimento dei danni subiti.

Risarcimento danni per morte di un familiare: il diritto al risarcimento danni per la morte di un proprio congiunto è riconosciuto ai prossimi congiunti tra i quali rientrano anche i conviventi o altri familiari che avevano con lo stesso un rapporto stabile e duraturo.